Sez. 2, Sentenza n. 1235 del 18/04/1972 (Rv. 357727 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLA - ATTIVITA CONNESSE - CONDIZIONI - ALLEVAMENTO DEI POLLI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE (PREVIDENZA SOCIALE).*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLA - ATTIVITA CONNESSE - CONDIZIONI - ALLEVAMENTO DEI POLLI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE (PREVIDENZA SOCIALE).*
Devono essere considerate 'attivita connessè a quella agricola quelle attivita che in concreto si pongono, rispetto alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame, in posizione di accessorieta, nel senso che si inseriscono utilmente, con carattere di normalita ed in un rapporto di strumentalita e di complementarieta funzionale, nel ciclo produttivo dell'impresa agricola tipica, cosi da concorrere alla formazione di un unico complesso organico, cui fa riscontro la Mancanza di autonomia dell'attivita secondaria inserita. Pertanto, per determinare se l'attivita di allevamento di polli - consistente nell'acquisto di pulcini appena nati, con la finalita di rivenderli dopo l'ingrasso in batteria con sistema intensivo - puo essere inquadrata nelle predette 'attivita connessè rispetto a quella agraria, occorre accertare se la terra ed il suo eventuale sfruttamento si risolvano o meno in una utilizzazione meramente accessoria e secondaria, se la suesposta attivita sia contenuta nei limiti dell'Esercizio normale della cultura agraria su un determinato fondo e se sussista rapporto di strumentalita e di complementarieta funzionale rispetto alla stessa. (nella specie, dopo avere affermato che l'allevamento del bestiame, quale attivita dell'imprenditore agricolo secondo il disposto dell'art 2135 cod civ, si riferisce ai bovini, agli equini, agli ovini e ai suini e non pure ai polli, ai conigli, alle api e simili, la Corte di Cassazione ha affermato che, per decidere dell'applicabilita nella specie delle contribuzioni speciali del settore industriale o di quelle del settore commerciale, il giudice di rinvio dovra esaminare se l'attivita di allevamento di polli possa considerarsi connessa a quella agricola alla stregua dei principi precisati in massima). (V 1982'70, mass n 348042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)