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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11218 del 28/04/2021 (Rv. 661187 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento - Obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore - Funzione - Prova del possesso dei requisiti dimensionali - Rilevanza dell’omesso deposito delle scritture contabili - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661187-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'obbligo dell'imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili sorge, a norma dell'art. 86 l.fall., solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché l'omessa produzione di tali scritture nell'ambito del procedimento prefallimentare, nel corso del quale il debitore è tenuto solo a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata, non è un fatto dal quale possa di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)