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Sez. 1, Ordinanza n. 18407 del 08/06/2026 (Rv. 679256-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Liquidazione giudiziale - Requisiti dimensionali - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679256-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, ai fini della prova dell'assenza dei relativi requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi - che l'imprenditore è tenuto a depositare - costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non assoggettabilità alla procedura liquidatoria con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto del reclamo avverso la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale, la quale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, limitandosi a prendere atto della mancata approvazione dei bilanci relativi all'ultimo triennio e dell'assenza di nota integrativa, omettendo di verificare se la società debitrice avesse i requisiti - eccepiti dalla reclamante - per essere qualificata come microimpresa, ai sensi dell'art. 2435 ter c.c.).

CCII [ rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2435 ter, CCII [ rnc : art = 0002 00, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0121 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)