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Sez. 1, Sentenza n. 5213 del 19/04/1996 Ud. (dep. 25/05/1996) Rv. 204670 - 01

Armi - Armi da taglio | Coltello a serramanico con congegno meccanico che ne consenta la fruibilità quale pugnale, stiletto e simili - È arma bianca propria - Detenzione illegale e porto abusivo - Sanzioni applicabili - Sono quelle di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. - Coltello a serramanico non a scatto - È strumento da punta e taglio atto ad offendere - Porto senza giustificato motivo - Sanzione applicabile - È quella di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204670-01

Armi - Armi da taglio

In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)