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Sez. 1, Sentenza n. 5388 del 11/02/2000 Ud. (dep. 08/05/2000) Rv. 216219 - 01

ARMI - ARMI DA TAGLIO | Coltello a scatto o molletta - Violazione dell'art.699, comma 2, cod.pen. - Eccessività del minimo edittale - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216219-01

ARMI - ARMI DA TAGLIO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.699, comma 2, cod.pen., sollevata, in riferimento agli artt.27, primo e terzo comma, e 3 Cost., sul rilievo della eccessività del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi.Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art.699 cod.pen. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolosità delle "armi" per le quali non è ammessa licenza, mentre l'art.14 della legge n.497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettività le condotte criminali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)