Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 18/05/1968 (Rv. 333290 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO- PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DOCUMENTO - NATURA CONTRATTUALE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO- PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - DOCUMENTO - NATURA CONTRATTUALE - NECESSITA.*
Ai fini del divieto di prova testimoniale che abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, deve trattarsi di un documento avente natura contrattuale sicche non ha rilievo una qualsiasi scrittura, ma quella- anche se sottoscritta da una sola delle parti - dal cui contenuto risulti la convenzione che sia stata dedotta in giudizio e della quale l'una parte intende dare la prova nei confronti dell'altra. (nella specie e stato escluso che integrasse gli estremi del documento, previsto dall'art. 2722, la lettera - sottoscritta da una delle parti - che, per sue caratteristiche obiettive e subiettive, non poteva riconoscersi destinata a racchiudere in se e consacrare per iscritto il contenuto di una convenzione). (V. 739-66, massima n. 321474 n.358-63 n.1992-62 n.2261-59 n. 2910-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)