Sez. L, Sentenza n. 7472 del 17/12/1983 (Rv. 432088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, in relazione all'eccezionalità o all'occasionalità delle commesse, sia a norma della lett. D) dello stesso articolo, ricorrendo la necessità di esecuzione di lavorazioni successive realizzabili, nell'ambito delle fasi di lavorazione complementari o integrative che l'arte delle costruzioni e delle riparazioni navali comporta, soltanto con l'impiego di maestranze di particolare specializzazione (rispetto al personale normalmente utilizzato) alle quali non è possibile assicurare continuità d'impiego nello ambito dell'azienda. Pertanto, i contratti a tempo determinato stipulati nel settore predetto, in relazione ai quali l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle norme citate costituisce un dato rientrante nelle nozioni di comune esperienza, non possono - in Mancanza della specifica dimostrazione di un intento fraudolento - essere considerati nulli per la sola previsione del termine. (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 3223/83, mass nn 428122 e 428123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)