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Sez. 1, Sentenza n. 2980 del 12/11/1973 (Rv. 366655 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366655-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice, quando ritenga di dover derogare ai limiti di valore posti per l'ammissibilita della prova testimoniale, deve motivare in modo specifico, indicando le particolari ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, con riferimento ai criteri fissati dalla legge, e cioe: qualita delle persone, natura del contratto ed ogni altra circostanza. Tuttavia, nell'Esercizio positivo di tale potere, il giudice non deve tenere conto di tutte le circostanze elencate a titolo di esemplificazione nell'art 2721 cod civ, potendo attribuire a qualcuna di esse efficacia prevalente e assorbente rispetto alle altre. Resta insindacabile in Sede di legittimita la valutazione delle circostanze compiuta al fine di legittimare l'Esercizio del potere di deroga. (V 3287/71, mass n 354758).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)