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Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 17/11/1971 (Rv. 354758 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - NECESSITA DI GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL POTERE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354758-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - NECESSITA DI GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DEL POTERE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il limite di valore per l'ammissibilita delle prove testimoniali dei contratti e fissato in lire cinquemila dal primo comma dell'art 2721 cod civ, con una disciplina avente efficacia di regola generale. Il giudice di merito ha, tuttavia, il potere discrezionale di derogarvi, ammettendo la prova per testi anche se l'oggetto del contratto da provare abbia un valore maggiore, tenuto conto della qualita delle parti della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Se non che, mentre, quando ritenga di non dovere esercitarlo, non e tenuto ad esporne le ragioni, trattandosi di mantenere la prova nell'ordinario limite legale di ammissibilita; ove, invece, ritenga di dovere ammetterla avvalendosi del potere di deroga concessogli dall'art 2721, secondo comma, deve motivare in modo specifico, indicando le particolari ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, con riferimento ai criteri fissati dalla legge (qualita delle persone, natura del contratto ed ogni altra circostanza). Nell'Esercizio positivo di tale potere, il giudice non deve tener conto di tutte le circostanze elencate a titolo di esemplificazione nel citato articolo, potendo attribuire a qualcuna di esse efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre. E, fornita la giustificazione del provvedimento ammissivo, resta insindacabile in Sede di legittimita la valutazione delle circostanze, compiuta al fine di legittimare l'Esercizio del potere di deroga. (V 604'69, mass n 338822; 77'69, mass n 337920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)