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Sez. L, Sentenza n. 2549 del 11/03/1987 (Rv. 451699 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - DIRITTI QUESITI DEL PERSONALE TRASFERITO - LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ PREVISTA NELL'IMPRESA CEDENTE - PERSISTENZA - LIMITI - PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RILEVANZA - PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA IN MATERIA DI SCATTI NELL'IMPRESA SUBENTRANTE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451699-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - DIRITTI QUESITI DEL PERSONALE TRASFERITO - LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ PREVISTA NELL'IMPRESA CEDENTE - PERSISTENZA - LIMITI - PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - RILEVANZA - PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA IN MATERIA DI SCATTI NELL'IMPRESA SUBENTRANTE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, ove si verifichi il trasferimento dell'azienda di trasporto in concessione, l'art. 26 del regolamento all. A R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 impone al cessionario dell'autolinea di mantenere al personale trasferito, proveniente dall'impresa cedente, un trattamento non inferiore a quello in precedenza goduto e ad assicurare i diritti quesiti. Consegue che, se nell'impresa cedente il personale dipendente godeva di un limitato numero di scatti di anzianità secondo l'espressa previsione della contrattazione collettiva, solo a tale trattamento ha diritto il personale ceduto, pur essendo il cessionario tenuto a riconoscere l'intera anzianità di servizio già maturata nell'impresa di provenienza, ma (salva l'eventualità di accordi migliorativi ad hoc) non trova invece applicazione per l'anzianità pregressa (ma solo per l'anzianità maturata dopo il trasferimento) la più favorevole disciplina vigente, per effetto di accordo aziendale derogativo in melius del contratto collettivo nazionale, nell'impresa subentrante e consistente nella mancata previsione di alcun limite alla maturazione degli scatti di anzianità. (V 5142/85, mass n 442463).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)