Sez. L, Sentenza n. 5142 del 19/10/1985 (Rv. 442463 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SUBENTRO DI UN'AZIENDA AD UN'ALTRA NELL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE PREVISTA DALL'ART. 26, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO A) AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 E DALL'ART. 5, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 22 SETTEMBRE 1960 N. 1054 - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SUBENTRO DI UN'AZIENDA AD UN'ALTRA NELL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE PREVISTA DALL'ART. 26, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO A) AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 E DALL'ART. 5, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 22 SETTEMBRE 1960 N. 1054 - CONDIZIONI.*
Nel caso di subentro di un'azienda ad un'altra nell'Esercizio di un pubblico servizio di trasporto in concessione, per i rapporti di lavoro dei dipendenti trova applicazione non la regola generale di diritto comune dettata dall'art. 2112 cod. civ. (che prevede la sorte del rapporto in caso di trasferimento d'azienda), bensì la disciplina speciale dettata dall'art. 26, primo comma, del regolamento all. A) R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (che contempla l'ipotesi della cessione di linee ad altra azienda e della fusione di azienda) e dall'art. 5, primo comma, della legge 22 settembre 1960 n. 1054 (che sancisce l'Obbligo per gli enti e le aziende concessionarie di autoservizi urbani ed estraurbani di mantenere in servizio il personale con la conservazione dei diritti quesiti), sempre che il subentro dipenda da un atto negoziale privatistico e non abbia invece causa in un autonomo provvedimento dell'autorità amministrativa. Pertanto, ove un'azienda decada dalla concessione (come nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento) e l'autorità amministrativa ricorra, al fine di soddisfare le urgenti esigenze di trasporto pubblico, all'affidamento del servizio medesimo ad altra azienda con concessione precaria, esercitando in tal modo per propria autonoma iniziativa il potere di intervento straordinario riconosciutole dall'ordinamento ai sensi dell'art. 184 del R.d. 9 maggio 1912 n. 1447 (modificato dall'art. 1 R.d.l. 4 giugno 1936 n. 1336) in vista del soddisfacimento di un interesse pubblico, non si ha trasferimento d'azienda, perché il nuovo rapporto concessorio risulta del tutto svincolato da quello precedente, ormai definitivamente cessato, e prescinde quindi anche da un'eventuale attività negoziale sottostante in forza della quale il nuovo concessionario abbia acquistato i beni aziendali da quello decaduto; consegue che in tale ipotesi i dipendenti del nuovo concessionario non possono far valere nei suoi confronti l'eventuale anzianità di servizio maturata alle dipendenze del concessionario decaduto, salvo che il provvedimento di concessione preveda un tale Onere a carico del nuovo concessionario. (V 5805/81, mass n 416517; (V 4694/79, mass n 401247; (Conf 512/83, mass n 425304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 com. 1 n. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)