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Sez. 4, Sentenza n. 43219 del 08/04/2004 Ud. (dep. 05/11/2004) Rv. 229937 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO | Inosservanza del termine indicato dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 274/2000 - Conseguenza - Nullità della citazione ex art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. - Invalidità degli atti derivati - Regressione del procedimento.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229937-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la citazione a giudizio deve essere notificata all'imputato almeno trenta giorni prima dell'udienza, anche qualora il giudice ne abbia disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 29 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; l'inosservanza del termine, incidendo sul diritto d'intervento dell'imputato, determina la nullità della citazione ai sensi dell'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen. e l'invalidità di tutti gli atti conseguenti, con la regressione del procedimento al grado in cui si è verificata la nullità. (Nella specie il giudice di pace aveva disposto la rinnovazione della citazione a seguito della mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)