Sez. L, Sentenza n. 15107 del 05/08/2004 (Rv. 575466 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Onere del convenuto di specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore - Sussistenza - Condizioni - Effetti del difetto di contestazione - Fattispecie relativa al giudizio di rinvio.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti. Ne consegue che qualora, dopo la cassazione della sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive, il datore di lavoro nel giudizio di rinvio chieda la restituzione delle somme erogate, essendo tale richiesta fondata sul rigetto delle domande dei dipendenti, l'omessa contestazione da parte di costoro, sia sull'an che sul quantum, esonera il datore di lavoro dall'onere di fornire prova dell'effettivo pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)