Sez. L, Sentenza n. 18598 del 05/12/2003 (Rv. 568662 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto di specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore - Sussistenza - Condizioni - Effetti del difetto di contestazione - Distinzione, a seconda della riferibilità a fatti costitutivi del diritto o a circostanze di rilievo istruttorio - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti laddove per i fatti dedotti dall'attore in esclusiva funzione probatoria, in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti costitutivi del diritto azionato, la mancata contestazione da parte del convenuto costituisce semplice argomento di prova, liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata, sulla base della sola non contestazione, la circostanza del trasferimento di un impiegato, benché non si trattasse di fatto costitutivo, ma di fatto diretto a provare la conseguente preposizione del ricorrente alla guida dell'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)