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Sez. 3, Sentenza n. 1541 del 17/03/1981 (Rv. 412202 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDANNA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO A FAVORE DELL'ACQUIRENTE - CONTESTUALE ACCOLLO A QUEST'ULTIMO DELL'IMPORTO DEL MUTUO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412202-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDANNA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO A FAVORE DELL'ACQUIRENTE - CONTESTUALE ACCOLLO A QUEST'ULTIMO DELL'IMPORTO DEL MUTUO - NECESSITA.*

Qualora con la sentenza venga disposto, ai sensi dell'art 2932 cod civ, il trasferimento di un immobile, gravato da mutuo, a favore dell'acquirente, deve essere contestualmente accollato direttamente a questi l'importo del mutuo, affinche la sentenza possa produrre esattamente e compiutamente - senza che necessiti alcun intervento o collaborazione della parte inadempiente - gli effetti del contratto non concluso. (V 4670/77, mass n 388271).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)