Sez. 3, Sentenza n. 1541 del 17/03/1981 (Rv. 412202 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDANNA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO A FAVORE DELL'ACQUIRENTE - CONTESTUALE ACCOLLO A QUEST'ULTIMO DELL'IMPORTO DEL MUTUO - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONDANNA AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO A FAVORE DELL'ACQUIRENTE - CONTESTUALE ACCOLLO A QUEST'ULTIMO DELL'IMPORTO DEL MUTUO - NECESSITA.*
Qualora con la sentenza venga disposto, ai sensi dell'art 2932 cod civ, il trasferimento di un immobile, gravato da mutuo, a favore dell'acquirente, deve essere contestualmente accollato direttamente a questi l'importo del mutuo, affinche la sentenza possa produrre esattamente e compiutamente - senza che necessiti alcun intervento o collaborazione della parte inadempiente - gli effetti del contratto non concluso. (V 4670/77, mass n 388271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)