Sez. 2, Sentenza n. 4670 del 29/10/1977 (Rv. 388271 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA SITUAZIONE TENUTA PRESENTE DAL GIUDICE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO SULL'ESISTENZA DI UN PRELIMINARE DI VENDITA CON DINIEGO DI UNA PRONUNCIA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SUCCESSIVA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL PRELIMINARE - IMPROPONIBILITA - LIMITI - FATTI SOPRAVVENUTI AL GIUDICATO - RILEVANZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA SITUAZIONE TENUTA PRESENTE DAL GIUDICE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO SULL'ESISTENZA DI UN PRELIMINARE DI VENDITA CON DINIEGO DI UNA PRONUNCIA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SUCCESSIVA DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL PRELIMINARE - IMPROPONIBILITA - LIMITI - FATTI SOPRAVVENUTI AL GIUDICATO - RILEVANZA.*
Il giudicato, in relazione al bene della vita che con esso viene attribuito o negato, regola il dedotto ed il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva e che fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione, e, quindi, non preclude la rilevabilita di fatti giuridici che sopravvengano alla sua formazione. Pertanto, il giudicato che accerti l'esistenza di un preliminare di vendita, e degli obblighi e dei diritti che ne derivano reciprocamente per le parti, ma neghi una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo, in considerazione della non ancora avvenuta Determinazione degli oneri gravanti sul compratore (nella specie, per la mancata concessione e frazionamento di mutuo fondiario, relativo al fabbricato in cui era compreso un appartamento promesso in vendita, e la conseguente non identificabilita della parte del prezzo da regolarsi con accollo del mutuo), non osta alla successiva proponibilita di domanda di esecuzione in Forma specifica del medesimo preliminare, ove, per fatti sopravvenuti al giudicato (nella specie, concessione e frazionamento di detto mutuo), siano determinabili tutti i termini del contratto definitivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)