Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 24/02/1986 Cc. (dep. 08/05/1986) Rv. 172608 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - CONTRAFFATTE O ALTERATE - REATI DI EMISSIONE O DI UTILIZZAZIONE - AUTONOMIA DEGLI ILLECITI - SEQUESTRO DEI DOCUMENTI - ACCERTAMENTO - LUOGO DI ACCERTAMENTO - COMPETENZA - RILEVANZA AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - CONTRAFFATTE O ALTERATE - REATI DI EMISSIONE O DI UTILIZZAZIONE - AUTONOMIA DEGLI ILLECITI - SEQUESTRO DEI DOCUMENTI - ACCERTAMENTO - LUOGO DI ACCERTAMENTO - COMPETENZA - RILEVANZA AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Nei procedimenti per i reati di emissione o di utilizzazione di bolle di accompagnamento contraffatte o alterate, qualora risulti effettuato il sequestro degli esemplari in possesso del solo emittente o del solo utilizzatore, ciascuno dei suddetti reati deve intendersi "accertato" nel luogo di rispettiva acquisizione, giacché anteriormente a tale momento possono ritenersi sussistere soltanto indizi in ordine all'autonomo reato dell'altro soggetto, ma non conseguito l'accertamento ex art. 21 della legge n. 4 del 1929 ed 11 della legge n. 516 del 1982. In particolare nell'ultima delle ipotesi predette, la Competenza per territorio resta radicata nel luogo ove devono svolgersi le conseguenti indagini preliminari - indipendentemente dall'esito positivo o negativo del sequestro - giacché è nel luogo, secondo i casi, di emissione o di utilizzazione, che esse vanno svolte ed all'organo inquirente della relativa Sede competono tutte le iniziative e le valutazioni concernenti la "notitia criminis".*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)