Sez. 1, Sentenza n. 16 del 09/01/1990 Cc. (dep. 14/02/1990) Rv. 183317 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - FALSIFICAZIONE BOLLE ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI - REATO ART. 4 LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - REATO FINANZIARIO - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERIO DETERMINATIVO - LUOGO DI ACCERTAMENTO.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - FALSIFICAZIONE BOLLE ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI - REATO ART. 4 LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 - REATO FINANZIARIO - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERIO DETERMINATIVO - LUOGO DI ACCERTAMENTO.*
I fatti di emissione ed utilizzazione di bolle di accompagnamento contraffatte o alterate integrano distinte figure di reato in ordine alle quali la Competenza territoriale del giudice va determinata secondo le regole ordinarie. In conseguenza, trattandosi di reati finanziari, competente è il giudice del luogo di accertamento dei due distinti illeciti, a norma degli artt. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4 ed 11 legge 7 agosto 1982, n. 516. (Conf mass n 172607; (Conf mass n 172608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)