diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6742 del 14/06/1991 (Rv. 472671 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle della assunzione | Qualifiche - Diritto alla qualifica - Diritto alla promozione automatica - Condizioni - Cumulo di distinte prestazioni di breve durata ma frequenti e sistematiche - Rilevanza - Intento fraudolento del datore di lavoro o vacanza di un posto da ricoprire mediante concorso - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472671-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle della assunzione

Il diritto del lavoratore alla promozione automatica ai sensi dello art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., per l'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori per il periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, deve essere riconosciuto anche quando il compimento di tale periodo derivi dal cumulo di distinte prestazioni di più breve durata ma con caratteri di frequenza e sistematicità, mentre non rileva in contrario né che tale situazione non sia ricollegabile ad un intento fraudolento del datore di lavoro - essendo sufficiente la constatazione di un risultato obiettivamente elusivo del diritto alla promozione previsto dalla citata norma imperativa - né che il temporaneo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto per la vacanza di un posto che lo stesso datore di lavoro (nella specie, E.N.E.L.) sia tenuto, in base a norme regolamentari o convenzionali, a ricoprire mediante concorso, non essendo detta vacanza equiparabile all'ipotesi di assenza di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 02/04/1986 num. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)