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Sez. L, Sentenza n. 271 del 13/01/1997 (Rv. 501709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto all'assegnazione di mansioni superiori - Condizioni - Cumulo di assegnazioni provvisorie di durata inferiore a tre mesi ciascuna - Ininfluenza - Limiti - Intento fraudolento - Rilevanza - Configurabilità nel caso di svolgimento di mansioni in funzione istituzionalmente vicaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai fini dell'insorgenza del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il periodo di espletamento delle suddette mansioni può anche essere non continuo, bensì costituito dalla somma di distinti periodi più brevi di tre mesi, qualora risulti un intento fraudolento del datore di lavoro diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione. Tale intento, che può desumersi anche da una frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori tali da rivelare una predeterminazione, da parte del datore di lavoro, di tale comportamento per sottrarsi all'applicazione della norma sopra citata, deve escludersi nei casi in cui le suddette reiterate assegnazioni siano giustificate dalla particolare natura dell'attività espletata, come avviene nel caso dei cosiddetti sostituti programmati, e cioè di quei dipendenti che espletano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)