Sez. 2, Ordinanza n. 222 del 23/01/1970 Cc. (dep. 12/09/1970) Rv. 115350 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO(ARCHIVIAZIONE) - EMISSIONE DOPO L'ISTRUZIONE FORMALE - ILLEGITTIMITA - NON APPELLABILITA DEL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMAMENTE EMESSO -SUA RIMOVIBILITA CON ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO(ARCHIVIAZIONE) - EMISSIONE DOPO L'ISTRUZIONE FORMALE - ILLEGITTIMITA - NON APPELLABILITA DEL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMAMENTE EMESSO -SUA RIMOVIBILITA CON ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.*
Il decreto di archiviazione non puo essere emesso legittimamente dopo la istruzione formale. Tuttavia tale decreto, emesso nella specie dopo la istruzione formale e senza contenere ne le generalita dell'imputato ne la enunciazione di una imputazione, non acquisisce natura di sentenza e pertanto inammissibile l'appello proposto contro siffatto provvedimento, anche se possa considerarsi abnorme. Peraltro il decreto di archiviazione non ha effetto preclusivo della Azione penale, perche e sempre rimovibile per iniziativa dell'organo del PM. (V 104324, anno 1967 102936, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)