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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14267 del 24/06/2014 (Rv. 631389 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Mancata comparizione del difensore del ricorrente - Rigetto previa valutazione di non manifesta illegittimità del decreto impugnato - Difetto assoluto di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631389-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

È viziato da difetto assoluto di motivazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, nel procedimento già disciplinato dagli artt. 13, commi 8, 9 e 10, e 13 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed oggi dall'art. 18 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, si limiti, in ipotesi di assenza ingiustificata del difensore del ricorrente, a rigettare il ricorso in forza di una mera valutazione di non manifesta illegittimità del decreto di espulsione impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)