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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19601 del 11/07/2023 (Rv. 668374 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Opposizione a decreto di espulsione di cittadino extracomunitario – Mancata comparizione delle parti – Principio dell’obbligo di fissazione di nuova udienza – Art. 181 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668374-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)