Sez. 1 - , Ordinanza n. 19601 del 11/07/2023 (Rv. 668374 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Opposizione a decreto di espulsione di cittadino extracomunitario – Mancata comparizione delle parti – Principio dell’obbligo di fissazione di nuova udienza – Art. 181 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)