Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 26/06/1992 (Rv. 477939 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Consecuzione del fallimento al concordato preventivo ed alla amministrazione controllata - Crediti contratti nel corso della amministrazione controllata - Prededuzione - Ammissibilità - Amministrazione controllata - Revoca - Concordato preventivo - Ammissione - Intervallo di tempo - Interposizione - Irrilevanza - Crediti sorti tra la revoca della amministrazione controllata e la domanda di concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere
Nel caso in cui, dopo la revoca dell'amministrazione controllata, si frapponga un intervallo di tempo prima dell'ammissione dell'impresa al concordato preventivo, e questo sia seguito dalla dichiarazione di fallimento, il detto intervallo non esclude la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la prededucibilità dei crediti contratti per la gestione dell'impresa nel corso dell'amministrazione controllata, (in base all'applicazione estensiva dell'art. 111 n. 1 legge fallimentare e sempre che sussistano i presupposti della identità di qualificazione imprenditoriale e della identità della situazione di crisi,), mentre sono sottratti al regime della prededucibilità i crediti insorti nel periodo intercorso tra la revoca dell'amministrazione controllata e la presentazione della domanda di concordato preventivo, traendo essi origine da situazioni debitorie assunte al di fuori di regime autorizzativo e di controllo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)