Sez. 1, Sentenza n. 12536 del 14/12/1998 (Rv. 521609 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA | Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Rientro "in bonis" dell'imprenditore "medio tempore" - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Nella ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore (nella specie, amministrazione controllata, concordato preventivo ed, infine, fallimento), l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra ciascuna delle dette procedure non è causa di alcuna soluzione di continuità fra le stesse, che risultano, di norma, tutte espressione della medesima crisi economica dell'impresa (con conseguente esclusione di ogni ipotesi di ritorno "in bonis" dell'imprenditore "medio tempore"), salvo che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)