Sez. 1, Sentenza n. 6711 del 19/03/2009 (Rv. 608437 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Società di capitali - Sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale - Debito del socio - Modalità di estinzione - Compensazione con un credito vantato dal medesimo socio nei confronti della società - Legittimità - Fattispecie in materia di reintegrazione del capitale sociale in pendenza di fallimento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 legge fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 legge fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2344, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)