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Sez. 1, Sentenza n. 13095 del 10/12/1992 (Rv. 479974 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione | Socio di una società di capitali - Debito per sottoscrizione di azioni emesse per aumento di capitale - Compensabilità con un credito nei confronti della società - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479974-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione

Il credito particolare del socio di una società di capitali nei confronti di questa non è compensabile con il debito del socio stesso, verso la società, per sottoscrizioni di azioni nuove, emesse in sede di aumento del capitale, non potendo trovare applicazione la disciplina della conversione di obbligazioni in azioni bensì, anche in relazione alle modalità prescritte per i conferimenti dei soci, sussistendo un divieto a tale compensazione imposto dalla legge (art. 1246, n. 5 cod. civ.) a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento. Ne deriva che tale compensazione non può attuarsi neppure in sede fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 n. 5, Cod. Civ. art. 2344, Cod. Civ. art. 2445, Cod. Civ. art. 2447, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)