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Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 24/06/1971 (Rv. 352614 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA I CONDOMINI DELLE DISTANZE DALLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE FRA IL FONDO COMUNE E QUELLO APPARTENENTE IN PROPRIETA ESCLUSIVA AD UN SINGOLO CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1971-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352614-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- RISPETTO FRA I CONDOMINI DELLE DISTANZE DALLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE FRA IL FONDO COMUNE E QUELLO APPARTENENTE IN PROPRIETA ESCLUSIVA AD UN SINGOLO CONDOMINO.*

Le distanze legali debbono essere rispettate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta esclusiva di uno dei condomini, giacche il concorso di altri titolari, nel bene comune, dando luogo alla intersoggettivita del rapporto, fa si che non possa essere leso il diritto al rispetto delle distanze spettante al comproprietario del fondo confinante con quello in cui e stata compiuta l'opera. (Conf 2316'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)