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Sez. 4, Sentenza n. 7783 del 11/02/2016 Ud. (dep. 25/02/2016) Rv. 266356 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Prevenibilità dell'evento - Comportamento alternativo lecito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266356-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di omicidio colposo, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva escluso la responsabilità del direttore generale di una struttura ospedaliera per il decesso di un paziente a seguito di una epidemia di legionellosi sviluppatasi nel nosocomio, non risultando ancora accertata l'esistenza di un sistema chimico o farmacologico in grado di eliminare completamente la presenza del batterio della legionella dal sistema idrico degli ospedali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)