diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 9390 del 13/12/2016 Ud. (dep. 27/02/2017) Rv. 269254 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa generica - Individuazione della regolare cautelare non scritta - Elaborazione creativa fondata su valutazione "ex post" - Esclusione - Prevedibilità ed evitabilità dell'evento - Giudizio "ex ante" - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269254-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in relazione al suicidio di una paziente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, aveva ritenuto la responsabilità per colpa generica del coordinatore e del responsabile della struttura, nonostante costoro avessero nell'immediatezza allertato gli operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista la donna - che poco prima aveva manifestato intenti suicidi - per il tempo strettamente necessario a disporre il suo ricovero presso una struttura ospedaliera più attrezzata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)