Sez. 3, Sentenza n. 10769 del 28/09/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161746 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO ALL'ESTERO - INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO ALL'ESTERO - INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il reato di introduzione nel territorio dello stato, previo procacciamento all'estero, dei buoni che danno titolo al ritiro della benzina a prezzo agevolato, da parte di colui che non ne ha diritto, si consuma al momento dell'ingresso in territorio italiano o in zona doganale a seguito dell'interpello della guardia di frontiera. Il reato infatti si considera commesso in Italia, quando ivi l'Azione o l'omissione, che lo costituisce, è avvenuta in tutto in parte, ovvero si è verificato l'evento. (V mass n 158218; (Conf mass n 159098, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)