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Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 09/02/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158218 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO E USO ILLEGITTIMO - REATO COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO - PERSEGUIBILITÀ SENZA RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158218-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO E USO ILLEGITTIMO - REATO COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO - PERSEGUIBILITÀ SENZA RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.*

Il reato di uso illegittimo di buoni di benzina a prezzo agevolato non si consuma col procacciamento dei buoni stessi, ma da questo momento iniziale si dispiega fino alla spendita dei buoni nel territorio dello stato mediante l'acquisto dei relativi quantitativi di carburante (momento finale). Pertanto, anche se il procacciamento sia avvenuto all'estero, il reato è da considerare commesso nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 6 cod. proc. pen. ed è perseguibile senza richiesta del ministro della giustizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)