Sez. 2, Sentenza n. 1867 del 16/10/1972 Ud. (dep. 06/03/1973) Rv. 123447 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESTREMI.*
Ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen(motivi di particolare valore morale o sociale)l'Azione criminosa, nell'intuizione dell'agente, dev'essere diretta a eliminare una particolare situazione di fatto ritenuta morale o antisociale, mentre i motivi che la sostengono devono essere oggettivamente conformi alla morale e ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato e alla finalita perseguita dalla comunita organizzata. (V 102238, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)