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Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969 (Rv. 343920 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - ESECUZIONE FORZATA - NUOVA NOTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MENZIONE NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - SUFFICIENZE.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343920-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - ESECUZIONE FORZATA - NUOVA NOTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MENZIONE NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - SUFFICIENZE.*

Nel sistema della legge, il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice competente, e deve essere munito della relativa formula. Concessa la esecutorieta e avvenuta la spedizione in Forma esecutiva, non occorre, ai fini della esecuzione, una nuova notificazione del decreto, ma e necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorieta e dell'apposizione della formula esecutiva. (Conf 1539-68, massima n 333242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)