Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 04/05/1978 (Rv. 391455 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - REITERAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRECETTO - INDICAZIONI NECESSARIE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - REITERAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRECETTO - INDICAZIONI NECESSARIE.*
La notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta: a tal fine e del tutto irrilevante che l'esecutorieta sia concessa per l'intera somma enunciata nel dispositivo o per una somma inferiore, per effetto di eventuali risultanze gia acquisite nel giudizio di opposizione o a causa di fatti sopravvenuti (es: pagamenti parziali o Estinzione parziale del debito per altre cause). (Conf 1975/72, mass n 359093; (Conf 1948/71, mass n 352524; (Conf 3677/69, mass n 343920; (contra 2549/76, mass n 381350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)