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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26965 del 19/12/2014 (Rv. 634133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Polizza fideiussoria ex art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura - Contratto autonomo di garanzia - Configurabilità - Somme rimborsate - Restituzione al garante - Eccezioni opponibili - Limiti.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634133-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

La polizza fideiussoria, prevista dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per consentire al contribuente il rimborso in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) di crediti I.V.A. risultanti dalla dichiarazione annuale, che contenga clausole che impongono il pagamento "a prima richiesta" di somme pretese dall'Ufficio I.V.A., configura un contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non accessorietà rispetto all'obbligazione garantita. Ne consegue che la società garante non può fare valere, quale ragione di esclusione della garanzia, la pretesa estinzione dell'obbligazione tributaria per condono poiché tale evento consente solo di ripetere quanto versato ove l'obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta e nei soli limiti di tale estinzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 reiterazione 0038 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)