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Sez. 5, Sentenza n. 12653 del 20/03/2002 Cc. (dep. 03/04/2002) Rv. 221259 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Prescrizioni - Divieto di frequentare persone estranee al nucleo familiare - Divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare - Equivalenza delle espressioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221259-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, qualora all'interessato sia stato inibito di frequentare persone diverse da quelle che compongono il suo nucleo familiare, non costituisce violazione di tale divieto la semplice comunicazione con persona non legata da vincoli di parentela, coniugio od affinità con il soggetto destinatario della misura custodiale, atteso che, mentre la comunicazione è atto puntuale, che può esaurirsi anche in un'unica azione, la frequentazione implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi. (Fattispecie nella quale l'indagato fu sorpreso, sull'uscio di casa, mentre dialogava con una persona).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)