Sez. 6, Sentenza n. 802 del 18/12/1998 Ud. (dep. 21/01/1999) Rv. 212915 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Effetti - Parametri per la concessione (o il diniego) della sospensione condizionale - Sono quelli previsti dal codice penale.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La legge 24 novembre 1981, n. 689 non ha dettato norme particolari sui rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: dalla disposizione dell'art. 57, comma terzo, della legge citata, la quale stabilisce che i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione sostitutiva si applicano "anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena" emerge la volontà del legislatore di lasciare immutati i criteri di concessione (o di diniego) della sospensione condizionale anche in caso di applicazione di sanzioni sostitutive, criteri che rimangono quelli fissati nell'art. 164 c.p. senza che la particolare natura della sanzione sostitutiva consenta al giudice di ampliare la gamma di tali parametri (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che nell'applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata aveva negato la sospensione condizionale della pena, motivando nel senso che la concessione del beneficio avrebbe svuotato "la sanzione di ogni contenuto e deterrenza").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)