Sez. 3, Sentenza n. 13055 del 29/09/1999 Ud. (dep. 15/11/1999) Rv. 214909 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Concessione in caso di condanna a pena pecuniaria - Diniego - Motivato da mancanza di interesse dell'imputato - Illegittimità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il giudice ha il potere di concedere, anche d'ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 163 cod. pen. Altrimenti in presenza di elementi di valenza positiva, come l'assenza di precedenti penali, è tenuto a motivare il diniego. Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale che prescindono dall'interesse particolare dell'imputato e, in special modo, dall'opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell'astensione dalla reiterazione dei reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)