Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 15/06/1965 (Rv. 312358 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DELAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DELAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*
Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio di carattere integrativo e supplementare, la cui delazione costituisce una facolta discrezionale che il giudice esercita, ove lo ritenga, di ufficiò pertanto, il pretore o il conciliatore puo deferirlo dopo la ultimazione della istruzione probatoria o prima dell'udienza di discussione. (V. 1034/48).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)