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Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 15/06/1965 (Rv. 312358 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DELAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*
Stato
decisa il 1965-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312358-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DELAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DEL PRETORE E DEL CONCILIATORE.*

Il giuramento suppletorio e un mezzo istruttorio di carattere integrativo e supplementare, la cui delazione costituisce una facolta discrezionale che il giudice esercita, ove lo ritenga, di ufficiò pertanto, il pretore o il conciliatore puo deferirlo dopo la ultimazione della istruzione probatoria o prima dell'udienza di discussione. (V. 1034/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)