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Sez. 2, Sentenza n. 3672 del 13/04/1987 (Rv. 452607 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESERCIZIO SULLA RELATIVA FACOLTÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452607-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESERCIZIO SULLA RELATIVA FACOLTÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Poiché il giuramento suppletorio è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, la valutazione della sua opportunità è completamente rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice del merito e l'istanza di parte volta alla sua ammissione non costituisce presupposto necessario della relativa decisione istruttoria ma ha valore di semplice sollecitazione dell'Esercizio di detto potere. Pertanto, se il giudice non ritiene di disporlo, non è tenuto a spiegarne le ragioni, vi sia o meno istanza di parte, mentre, se lo dispone, la sua decisione è sindacabile in Sede di legittimità solo sotto il profilo dell'adeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza della indispensabile condizione della "semiplena probatio" e alla scelta della parte cui deferirlo, trattandosi di valutazioni implicanti indagini di fatto istituzionalmente attribuite alla sua Competenza. (V 2567/69, mass n 342157; (V 1217/67, mass n 327706; (V 1235/65, mass n 312358; (V 360/62, mass n 250551; (V 474/54, mass n 880318).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)