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Sez. 3, Sentenza n. 7626 del 30/03/2010 (Rv. 612396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 102 del 1977 - Onere di richiedere di beneficiare delle predette agevolazioni all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura di gas metano - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612396-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di imposta sul consumo di gas metano, l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102 in favore delle imprese industriali o artigiane che si avvalgano del metano come combustibile per finalità inerenti alla loro attività, non è subordinata alla presentazione di un'apposita richiesta da parte dell'utente all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, non potendosi desumere tale necessità dall'obbligo di trasmettere l'elenco degli utenti non assoggettati a tassazione, imposto dall'art. 4, comma quarto, della legge n. 102 cit. all'impresa distributrice, e ben potendo l'utente non essere informato sulla spettanza dell'agevolazione, come si evince dall'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 104, che consente all'utente di ripetere l'imposta indebitamente versata entro due anni dal pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)