Sez. 5, Sentenza n. 23515 del 12/09/2008 (Rv. 604441 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Rimborso sull'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Portata generale - Conseguenze - Applicazione anche ai casi di imposta debitamente pagata e di sopravvenuta non debenza della medesima - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), ha introdotto una regola generale per la quale il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile detto regime decadenziale all'istanza di rimborso dell'accisa debitamente pagata in sede di acquisto del prodotto, successivamente rivenduto a soggetto esente, ai sensi dell'art. 17, lett. c, del citato decreto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)