Sez. 5, Sentenza n. 19839 del 15/09/2009 (Rv. 610617 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notifica di atti giudiziari a persona residente in Brasile - Trattato di Roma del 17 ottobre 1989 - Applicabilità - Conseguenze - Prova della notificazione - Deposito della ricevuta firmata dal destinatario o di attestato del funzionario brasiliano - Necessità - Firma del capo della divisione delle comunicazioni sulla cartolina di ritorno della raccomandata internazionale - Insufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
La notifica di atti giudiziari a persona residente in Brasile è disciplinata dagli artt. 4 e 16 del Trattato fatto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato con legge 8 agosto 1993, n. 336, e deve quindi ritenersi non avvenuta quando non siano stati depositati né le ricevute firmate dai destinatari, né l'attestato del funzionario brasiliano competente, previsti dall'art. 16, comma 1, da cui si ricava l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo, ma risulti soltanto la firma del capo della divisione delle comunicazioni brasiliano sulla cartolina di ritorno della raccomandata internazionale con cui l'atto è stato trasmesso ai sensi dell'art. 4, poiché tale firma certifica soltanto che l'atto è pervenuto all'autorità centrale brasiliana (Ministero federale della giustizia), ma non che è stato poi notificato al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)