Sez. 1 - , Sentenza n. 28573 del 18/10/2021 (Rv. 663101 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notifica di atti giudiziari a persona residente o avente sede in Brasile - Trattato di Roma del 17 ottobre 1989 - Applicabilità - Atto giudiziario indirizzato alla Repubblica federativa brasiliana - Rifiuto dell’autorizzazione alla notifica - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Ricezione del plico da parte del Ministero della giustizia - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
La notifica di atti giudiziari a persona residente o avente sede in Brasile è disciplinata dal Trattato di Roma del 17 ottobre 1989, ratificato con la l. n. 336 del 1993, alla luce del quale è necessaria l'autorizzazione alla notifica da parte dell'autorità giudiziale incaricata (nella specie, il Tribunale superiore della giustizia brasiliano), sicché deve ritenersi inesistente, e non semplicemente nulla, la notifica di un atto destinato alla Repubblica federativa del Brasile, che sia stato ricevuto dall'autorità centrale brasiliana, e cioè dal Ministero della giustizia, quando l'autorità giudiziale incaricata abbia rifiutato la menzionata autorizzazione, restando irrilevante che il plico sia pervenuto a un soggetto, il Ministero della giustizia, comunque ricollegabile allo Stato brasiliano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 336, Tratt. Internaz. 17/10/1989, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)