diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4891 del 14/05/1998 (Rv. 515465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Corrispettivo - Congruità - Criteri - Manifesta inadeguatezza - Conseguenze - Nullità del patto - Fattispecie relativa ad ipotesi di compenso congruo.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza - salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli art. 1448 e 1467 cod. civ. - l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l'esistenza di un compenso di un certo rilievo - duecentomila lire ogni quattro settimane più una maggiorazione non modesta delle provvigioni - e quindi aveva ritenuto valido il patto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)