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Sez. L, Sentenza n. 10062 del 26/11/1994 (Rv. 488829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Oggetto - Limitazione alle sole mansioni del lavoratore - Esclusione - Ampiezza del patto idonea a comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore - Nullità - Accertamenti relativi - Obbligo del giudice del merito - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Erra quindi il giudice di merito che senza procedere a tale accertamento - da farsi in relazione alla concreta personalità professionale dell'obbligato - abbia ritenuto nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l'obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)