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Sez. L, Sentenza n. 23925 del 25/11/2010 (Rv. 615645 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Domande ed eccezioni dell'appellato non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Nel rito del lavoro - Memoria di costituzione - Forma - Mero richiamo alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615645-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello di rigetto del gravame, rilevando che l'appellato, nel costituirsi, non aveva contestato espressamente i conteggi relativi a differenze economiche pretese dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)