Sez. L, Sentenza n. 12644 del 08/07/2004 (Rv. 574368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado - Nel rito del lavoro - Memoria di costituzione - Generico richiamo alle difese in primo grado - Sufficienza ad evitare la decadenza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado, rilevando un'eccezione di prescrizione non riproposta in appello e non esaminata dal primo giudice, che aveva per altra ragione rigettato la domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)