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Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 16/11/1968 (Rv. 337119 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO IN GENERE - FASE INTERDITTALE E FASE DI MERITO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337119-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO IN GENERE - FASE INTERDITTALE E FASE DI MERITO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*

La denunzia di nuova opera e una Azione di carattere cautelare che porta alla emanazione di un provvedimento di natura provvisoria, a cui fa seguito, su iniziativa della parte interessata, un provvedimento definitivo volto alla preservazione della cosa che Forma oggetto del possesso o della proprieta, a seconda che si intende tutelare una situazione di fatto ovvero una situazione di diritto. Qualora alla fase interdittale segua quella di merito, questa non puo essere diretta che ad ottenere un provvedimento definitivo che assicuri l'integrita della cosa, oggetto della tutela, essendo estranea alla natura ed alla finalita delle azioni di nunciazione la possibilita di una autonoma richiesta del solo risarcimento dei danni. Pertanto, una volta ordinata la sospensione il giudizio prosegue per tutte le altre conseguenze di legge tali conseguenze devono evidentemente consistere nella preservazione della situazione turbata o manomessa dall'opera denunciata e, percio, nella sua rimessione in pristino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)